martedì 20 luglio 2010
Art. 187 D.L.vo 285/1992 – C.d.S.. Guida in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti: rilevanza probatoria degli esami delle urine.
Commento alla sentenza del Tribunale di Camerino, n. 277, del 2 ottobre 2009


Con sentenza n. 277, del 2 ottobre 2009, il tribunale di Camerino assolveva il sig. X dal reato previsto e punito dall'art. 187 cds
L'assoluzione si basava sul fatto che l'esame delle urine, unico accertamento cui l'imputato era stato sottoposto, non era sufficiente a determinarne l'effettiva alterazione dovuta alla sostanza stupefacente in tal modo rilevata.
La sentenza si inserisce in un filone che, all'epoca della sua emanazione, contava non molti precedenti (cfr. Cass. Penale, sezione IV, 9 luglio 2009, n. 28219; Cass. Penale, Sezione IV, 8 luglio 2008, n. 33312, citata in motivazione; Tribunale di Savona 3 aprile 2009, n. 354; da ultimo si segnala Trib. Bologna, 7 gennaio 2010, n 26).
L'art. 187 C.d.S. vieta la “... guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope...”, che punisce con “... l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno” e la “sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”; per gli autisti di autobus, veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t, o di “complessi di veicoli” nonché in caso di recidiva nel biennio, la patente viene revocata. Nel caso in cui si provochi un incidente, le pene sono raddoppiate.
Particolare importanza rivestono gli accertamenti da esperire al fine di appurare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del soggetto e, proprio a questo aspetto il giudice di Camerino ha rivolto la sua attenzione.
Il comma 2 dell'art. 187 prevede che gli agenti “... possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”; in base al comma 3, “quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale [...] accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica”.
I campioni biologici da sottoporre ad esame sono le urine, la saliva e il sangue.
Il 25 febbraio 2005 il Ministero della Salute ha emanato il “Protocollo operativo droga”, elaborato da una commissione di esperti appositamente nominata e dedicato in modo specifico agli accertamenti di cui all'art. 187 Cds.
Definite le matrici biologiche utilizzabili per l'accertamento (sangue, urina e saliva) il protocollo stabilisce “l'indispensabilità del controllo su sangue, sostituibile dalla saliva in caso di diniego al prelievo ematico”, una “scheda di valutazione clinico-tossicologica delle condizioni psico-fisiche del soggetto” e varie altre “procedure operative per l'applicazione della Catena di custodia” dei campioni sottoposti ad analisi (BORRIELLO, CHIAROTTI, LODI, I protocolli operativi per gli articoli 186 e 187 del Codice della strada: un incipit necessario per sottoporre a verifica attuativa, Politica Sanitaria).
Il protocollo ministeriale, indipendentemente dalla sua operatività giuridica, appare significativo in quanto fornisce, da un punto di vista prettamente scientifico, valutazioni sui diversi metodi di accertamento, attribuendo all'esame delle urine una valenza decisamente secondaria. È, infatti, previsto che, laddove l'esame delle urine dovesse risultare positivo, ma quello del sangue o della saliva negativo, saranno i secondi a prevalere sul primo.
In altri termini, si enuncia la sostanziale inadeguatezza dell'esame delle urine, rilevando la possibilità che lo stesso risulti positivo anche in soggetti non in stato di alterazione.
In termini scientifici (nel mio caso, necessariamente approssimativi), i metaboliti delle varie sostanze stupefacenti sono rilevabili nelle urine, con valori che indicano positività (concentrazioni superiori ai 50 mg/l), anche a distanza di diversi giorni dall'assunzione, quando, cioè, gli effetti della sostanza sono ampiamente scemati.
Al riguardo, si segnala uno studio del National Drug Court Institute, Alexandria, Virginia (Volume V, iussue I), dedicato alla ritenzione dei cannabinoidi ed alla sua valutazione in termini probatori.
Lo studio contiene una significativa tabella (pag. 36) che elenca i risultati di alcune ricerche compiute fra il 1982 e il 1999, sul tempo di rilevabilità dei cannabinoidi nelle urine: dalla tabella si evince che l'assunzione di marjuana (o dei suoi derivati) viene rilevata, con valori superiori a 50 mg/l, per un periodo che va dai 25 ai 67 giorni.
Ciò sta inequivocabilmente a significare che la positività ai cannabinoidi rilevata tramite l'esame delle urine, non può avere significato probatorio in ordine all'effettivo stato di alterazione del soggetto al momento della guida; dato che l'art. 187 CdS sanziona la condotta del soggetto che si pone alla giuda quando si trova in stato di alterazione e, cioè, quando è ancora sotto l'effetto della sostanza stupefacente, l'esame delle urine non può essere utilizzato come prova.
L'esperienza quotidiana di noi operatori del settore giudiziario insegna, invece, che la maggior parte delle contestazioni per violazione dell'art. 187 CdS avviene unicamente sulla base dell'esame delle urine, come nel caso che ha occupato il Tribunale di Camerino nella sentenza che si commenta.
Nella motivazione il giudice accoglieva la tesi difensiva e, infatti, dopo aver rilevato che la fattispecie di cui all'ert. 187 CdS “... è costituita dal concorso necessario di due elementi: a) dallo stato di alterazione tale da compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e da costituire di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; b) l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione e riscontrabili con idonee analisi di laboratorio”, che l'imputato era stato fermato mentre era alla giuda di un veicolo e che era stata accertata la “presenza nelle urine di [...] cannabinoidi”, osservava, tuttavia, che poteva “... ritenersi alla stregua di consapevolezza scientifica oramai comune che la presenza di metaboliti costituisce la fase conseguente sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia la periodo di efficacia del principio attivo”, la fase, cioè, in cui “... l'organismo [...] espelle le scorie”.
Tanto premesso, concludeva che “lo stato di alterazione non può essere desunto dalla mera presenza di metaboliti le cui tracce si trattengono nelle urine anche dopo la fine dell'efficacia del principio attivo”, assolvendo l'imputato “perché il fatto non sussiste”.

Avv. Alberto Piloni


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