martedì 27 luglio 2010
Incidente con cinghiali: chi paga? Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 80, dell'8 gennaio 2010

Con sentenza n. 80, dell'8 gennaio 2010, la Corte di Cassazione, emetteva la sentenza in commento, aggiungendo un ultriore tassello all'annosa questione dei danni causati dagli animali selvatici alla circolazione stradale.
Il sinistro alla base della vicenda giudiziaria era avvenuto nel 1999, in provincia di Pesaro Urbino.
Senza dilungarsi sulla descrizione dei fatti, poco rilevanti ai fini che qui interessano, la Corte osservava che:
l'art. 14, comma 1°, lettera f), L. 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce alle province le funzioni amministrative che attengono alla protezione della fauna selvatica (1° comma, lettera f);
l'art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica”;
l'art. 1, comma 3, dispone che le province attuano la disciplina regionale non per delega delle regioni, ma in virtù dell'autonomia ad esse attribuita dall'art. 14, comma 1°, lett. f della L. 8 giugno 1990, n. 142;
Ai sensi della normativa nazionale, pertanto, alle province spetta l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell'ambito del loro territorio.
La Cassazione prosegue affrontando lo specifico della Regione Marche.
La L. R. 5 gennaio 1995 n. 7 ha attribuito alle province “....tutti i compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica...” quali la creazione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e di cattura, l'immissione di nuovi capi, la realizzazione degli interventi tecnici e delle attrezzature atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento della specie (art. 8), tutte attività “che possono comportare maggiori o minori rischi di interferenze degli animali con le attività esterne, in relazione alle modalità con cui vengono espletate”.
Il pericolo che la fauna selvatica possa interferire con le attività umane e provocare danni, pertanto, dipende esclusivamente dall'attività di controllo della provincia.
La stessa LR 7/1995 stabilisce, inoltre, che le province sono tenute ad esercitare le attività di vigilanza sulla riserva, anche tramite associazioni venatorie e guardie giurate e che provvedano alla stipula di polizze assicurative per il risarcimento dei danni, senza espressa limitazione a particolari categorie di danno (art. 34, comma 2°).
In quanto inserita all'interno di una legge destinata a regolare i danni alle coltivazioni, quest'ultima norma non può essere considerata applicabile a qualsiasi tipo di danno; tuttavia, viene considerata dalla Corte di Cassazione “...significativa al fine di dimostrare che “...si riconosce che l'ente gestore del territorio, tenuto all'indennizzo e interessato alla stipula dell'assicurazione è la provincia...”.
Il principio generale enunciato dalla Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati dalla selvaggina è, in definitiva, il seguente: “è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'ente (Regione, Provincia, Ente parco o Associazione) a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino. La legge n. 7/1995 della Regione Marche risulta avere effettivamente attribuito alle provincie la quasi totalità dei poteri di amministrazione della fauna selvatica, nell'ambito del loro territorio...”.
La sentenza sembra, pertanto, porre la parola fine all'annosa questione della legittimazione passiva in ordine ai danni alla circolazione stradale causati dalla fauna selvatica.
Tuttavia, con disposizioni successiva ai fatti oggetto di giudizio, la questione ha avuto importanti sviluppi, che appare necessario esaminare.
Con l'art. 34bis, L.R. 7/1995, aggiunto dall'art. 15, comma 5, L.R. 29 luglio 2008, n. 25, veniva stabilita l'istituzione di un fondo “per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica”; la determinazione della “tipologia del danno indennizzabile e delle modalità per le relativa liquidazioni” veniva rinviata ad un separato provvedimento.
Con la DGR n. 1469/2008 (attualmente sostituita dalla DGR n. 1132, del 6 luglio 2009) la Regione Marche regolamentava le modalità del risarcimento e i danni risarcibili, prevedendo, però, notevoli limitazioni (50% del danno, solo per sinistri nei quali sono coinvolti “ungulati” e nei quali il concorso di colpa del conducente non è valutabile in misura superiore al 20%) e considerando il pagamento unicamente un indennizzo.
Inoltre, non venivano modificate le attribuzioni e le deleghe in favore delle province che la Corte di legittimità aveva posto alla base della propria sentenza.
Va anche considerato che, come si legge nella relazione che accompagna la citata DGR, fino a quel momento la Regione aveva comunque risarcito i danni in questione tramite apposita polizza. La decisione di istituire il fondo di cui all'art. 34bis, veniva presa proprio in virtù dell'enorme costo dell'assicurazione; ciò comportava che la Regione abbandonava la linea del “risarcimento del danno” per intraprendere la strada dell' "indennizzo".
In sostanza, con detto provvedimento la Regione Marche non sembra essersi attribuita la responsabilità dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, ma ha previsto semplicemente un apposito fondo per indennizzare gli automobilisti, allo stesso modo di come aveva fatto con l'art. 34, in relazione ai danni all'agricoltura, dove, “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'esercizio dell'attività venatoria, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti”.
L'art. 34bis, L.R. 7/1995, pertanto, nulla sembra innovare rispetto al quadro normativo esaminato dalla sentenza 80/2010 della Corte di Cassazione, in quanto lascia inalterate le disposizioni che avevano portato la corte a decidere per la legittimazione passiva della provincia.
Se, al contrario, venisse considerata determinante la creazione del fondo al fine dell'attribuzione della legittimazione passiva, dato che la regione Marche limita il risarcimento al 50% del danno, si avrebbe il paradosso per cui metà spetterebbe alla Regione e l'altra metà alla Provincia di Macerata.
Inoltre, la Regione, se da un lato potrebbe auto-investirsi del dovere di indennizzare i danni, dall'altro non avrebbe certo il potere di modificare i principi generali dell'ordinamento in tema di responsabilità extracontrattuale, posti alla base della decisione con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto obbligata al risarcimento la provincia.
Si ritiene pertanto, pur se con qualche dubbio ed in attesa di un attento vaglio giurisprudenziale, che la legittimazione passiva spetti alla Provincia di Macerata.
Alla regione Marche può essere chiesto unicamente il pagamento dell'idennità prevista dalla DGR n. 1469/2008 (attualmente sostituita dalla DGR n. 1132, del 6 luglio 2009), con tutte le limitazioni ivi indicate (50% dei danni subiti e solo per sinistri con ungulati).

Avv. Alberto Piloni

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