martedì 20 luglio 2010
Scuola – RSU – Contrattazione d'istituto – Informazione preventiva – Tutela ex art. 28, L. 300/1970 – Mancata consegna dei prospetti – Condotta Antisindacale – Commento al decreto emesso dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, in data 23 dicembre 2009

1 – Antefatto
1.1 – Nell’ambito della trattativa sindacale volta alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, la RSU Cobas, prof.ssa XXXXXX, con comunicazione del 14 aprile 2009, chiedeva al dirigente scolastico, dott. XXXXXX, la consegna di “un prospetto comprensibile del fondo incentivante riguardante l'anno scolastico 2007/2008, che preveda nominativi, tipo di attività, il compenso orario, il numero delle ore effettuate e il compenso totale”.
Il dirigente scolastico non consegnava detto prospetto adducendo (con una comunicazione a dir poco criptica) inesistenti impedimenti dovuti alla legge sulla tutela dei dati sensibili (D.Lgs 196/2003).
Con comunicazione del 22 maggio 2009 la rappresentante provinciale del sindacato ricorrente, prof.ssa XXXXXX, invitava e diffidava il DS “a consegnare alla RSU d'istituto un prospetto contenente i nominativi dei soggetti che nel corso dell'a.s. 2007/2008 hanno svolto attività integrative del POF retribuite con il fondo d'istituto, le attività e le ore svolte, nonché i compensi percepiti, come previsto dall'art. 7 del CCNL vigente”.
Il preside non forniva risposta alle legittime richieste sindacali sopra riportate e ciò nonostante il termine per la conclusione della contrattazione d'istituto fosse ampiamente scaduto.
La vicenda non costituiva un episodio isolato ed era sintomatica di come, fino ad allora, il DS avesse impedito alle RSU (ed in particolare alla prof.ssa XXXXXX) qualsiasi possibilità di programmazione, controllo e verifica in ordine alla gestione del fondo d’istituto e, più in generale, abbia impedito lo svolgimento di una corretta attività sindacale di contrattazione.
Infatti, già con precedente decreto veniva dichiarata dal Tribunale di Macerata l'antisindacalità della condotta del prof. XXXXXX, consistita nel non aver convocato l'RSU COBAS ad una riunione per la discussione e stipula del contratto d'istituto.
Inoltre, in modo del tutto arbitrario, il preside provvedeva a conferire incarichi retribuiti con il fondo d'istituto senza la necessaria preventiva contrattazione con le RSU.
2 – Diritto
2.1 – Riferimenti normativi
Lo statuto dei lavoratori prevede, all’art. 28, la possibilità per gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, di adire l’autorità giudiziaria “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà ed attività sindacale …”.
2.2 – Riferimenti contrattuali
L’art. 6, numero 2, lett. b) e g), del CCNL comparto scuola, pubblicato nel suppl. ord. alla G. U. n. 292, del 17 dicembre 2008, prevede che “sono materie di informazione preventiva annuale […] il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale”, “tutte le materie di contrattazione” […].
Le lettere h), l) e m) prevedono che “sono materie di contrattazione integrativa le [...] modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo...”, “i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed Ata, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari”, nonché “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed Ata, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto”.
Il successivo comma 3, stabilisce che “le informazioni […] vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla documentazione di riferimento”.
Il comma 4 prevede che “sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei tempi stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni”.
Al comma 5, si legge che le relazioni sindacali all’interno dell’istituto devono essere improntate a criteri di “correttezza, collaborazione e trasparenza”.
L’articolo 47, prevede che l’attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA, di cui al comma 1, lett. b), della medesima norma, “è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività”.
Con specifico riferimento alla Regione Marche, l’art. 17, comma 6, del contratto collettivo decentrato regionale del 19 dicembre 2008, prevede che, “allo scopo di consentire alle OO.SS. l’effettivo esercizio dei diritti di informazione successiva, […] il dirigente scolastico è tenuto a consegnare alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi”. L’art. 12 prevede che “le contrattazioni d’istituto si concludano entro e non oltre il 30 novembre dell’anno scolastico di riferimento”.
2.3 – L’art. 47 CCNL comparto scuola prevede, oltre a quanto sopra, che gli incarichi specifici assegnati al personale ATA “comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori…” e lo “… svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano di offerta formativa…”; detti compiti rivestono particolare importanza, in quanto “legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso”.
Ciò giustifica ampiamente il penetrante controllo delle RSU, previsto dalla contrattazione collettiva, nella definizione delle modalità, dei criteri e delle retribuzioni relativi a detti incarichi.
Come imposto dagli artt. 6, comma 4, CCNL e 12, CCDR, alla data del 30 novembre 2008, il dirigente scolastico avrebbe dovuto concludere la contrattazione d’istituto relativa agli incarichi in questione, invece, l’anno scolastico giungeva al termine e i lavoratori continuavano a ricoprire gli incarichi specifici senza che vi fosse stato un atto formale di conferimento, né, tantomeno, fosse stata resa possibile la prevista contrattazione in merito alle modalità di svolgimento, ai criteri di assegnazione e alle relative retribuzioni; è evidente l’estrema compressione della libertà sindacale realizzata dal DS, aggravata dall’importanza e delicatezza della materia.
Il personale ATA dell’Istituto svolgeva ugualmente dette delicate mansioni, pur nell’incertezza e sostanziale irregolarità della situazione.
2.4 – La ratio della previsione di cui all’art. 6 del CCNL, che, oltre ai generici richiami alla collaborazione, correttezza e trasparenza nel sistema delle relazioni sindacali, impone la consegna alle RSU della documentazione relativa alle materie di contrattazione d’istituto (dovere ribadito dagli artt. 17, comma 6, CCDR e 9, CII) consiste nel mettere le RSU in condizione di poter verificare la corretta ed effettiva realizzazione di quanto predisposto l’anno precedente, nonché di provvedere alla modifica di quanto dovesse risultare mal predisposto o non realizzato.
La mancata consegna dei prospetti dettagliati, con l’indicazione, per ciascun lavoratore, delle funzione svolte, delle ore assegnate e delle retribuzioni percepite nell’a.s. 2007/2008, non consentiva alle RSU alcuna verifica in merito alla validità di quanto stabilito in precedenza ed alla sua effettiva realizzazione.
La scelta di non consegnare i prospetti in questione impediva, o, quantomeno, ostacolava, il corretto svolgimento della trattativa sindacale.
3 – Decisione
Accogliendo il ricorso proposto dalla rappresentante provinciale dei Cobas, il Giudice del lavoro di Macerata dichiarava “l'antisindacalità delle condotte tenute dal Dirigente Scolastico”, ordinava “la cessazione di tali condotte”, nonché di consentire l'accesso ai documenti e provvedere al rilascio di copia dei prospetti richiesti dalla RSU; ordinava, inoltre, la convocazione delle RSU per la consegna di detta documentazione.
Più in generale, ordinava al DS di “attivare la contrattazione con le RSU per la gestione delle attività che devono essere disciplinate con contrattazione d'istituto”.
Il provvedimento seguiva di qualche anno un analogo decreto, emesso dal Giudice del lavoro di Camerino, il quale, sempre su ricorso dei COBAS – Comitati di Base della scuola, aveva sanzionato la medesima condotta, posta in essere da un preside di un istituto di istruzione superiore sito nella città di San Severino Marche.

Avv. Alberto Piloni

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